D.P.R. 551/1987
Art. 16 — Benefici di natura assistenziale e sociale
Art. 16. Benefici di natura assistenziale e sociale 1. A decorrere dal 1° luglio 1985 non sono applicabili al personale dirigente le disposizioni concernenti i benefici di natura assistenziale e sociale di cui all'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. In attesa della revisione organica della materia gli enti potranno disporre l'erogazione dei benefici corrisposti al restante personale secondo i limiti e le modalita' in atto. Nota all'art. 16: Il testo dell'art. 59 del D.P.R. n. 509/1979. (Approvazione della disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici, di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, contenuta nell'ipotesi di accordo del 31 luglio 1979, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 1, terzo comma, 5, 12, 28, sesto comma, 53 e 54 nonche' agli articoli 17, primo comma, quinta linea, e 33, quinto comma, perche' ritenute in contrasto con la leggge 20 marzo 1975, n. 70) e' il seguente: "Art. 59. (Benefici di natura assistenziale e sociale). - Con norme da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo gli enti potranno disciplinare, sentite le federazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale, sulla base dei principi e nei limiti di cui all'allegato n. 6, la concessione dei seguenti benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti: 1) sussidi; 2) borse di studio; 3) contributi a favore di attivita' culturali, ricreative e con finalita' sociale; 4) prestiti; 5) mutui edilizi. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui al precedente comma gli enti non possono modificare la disciplina in atto dei relativi trattamenti. E' fatto divieto agli enti di concedere benefici in aggiunta a quelli sopra previsti. Quelli gia' in atto presso singoli enti, quali ad esempio le riduzioni ferroviarie e le provvidenze a favore di orfani di dipendenti, restano disciplinati in base ai criteri vigenti alla data di entrata in vigore del presente accordo".
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- D.lgs 80/03 — Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amautoritativonel modificare l'art. 74, comma 2 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (in S.O. n. 14, relativo alla G.U. 6/2/1993, n. 30) ha conseguentemente disposto (con l'art. 43, comma 2) l'abrogazione dell'intero…
- D.lgs 165/03 — Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioniautoritativoha confermato (con l'art. 72, comma 1, lettera j)) l'abrogazione del provvedimento.
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