D.P.R. 820/1983
Art. 21 — Per la consulenza tecnica avente ad oggetto accertamenti medici, diagnostici, identificazione di agenti patog…
Art. 21. Per la consulenza tecnica avente ad oggetto accertamenti medici, diagnostici, identificazione di agenti patogeni, riguardanti la persona spetta al consulente tecnico un onorario da lire cinquantamila a lire trecentomila.
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