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D.P.R. 820/1983

Art. 20 — Per la perizia in materia medico-legale, nel caso di immediata espressione del giudizio raccolta a verbale, s…

ELI /it/dpr/1983/11/14/820/art/20parte di D.P.R. 820/1983
Art. 20. Per la perizia in materia medico-legale, nel caso di immediata espressione del giudizio raccolta a verbale, spettano al perito i seguenti onorari, non cumulabili fra loro: visita medico-legale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 20.000 ispezione esterna di cadavere . . . . . . . . . . . . . . . L. 20.000 autopsia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 70.000 autopsia su cadavere esumato . . . . . . . . . . . . . . . L. 100.000 Qualora il parere non possa essere dato immediatamente e venga presentata una relazione scritta, spetta al perito, per le medesime operazioni, un onorario: per visite medico-legali. . . . . . . . . . da L. 50.000 a L. 150.000 per accertamenti su cadavere . . . . . . . da L. 120.000 a L. 400.000

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