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D.P.R. 820/1983

Art. 22 — Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto l'esame alcoolimetrico spetta al perito o al consule…

ELI /it/dpr/1983/11/14/820/art/22parte di D.P.R. 820/1983
Art. 22. Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto l'esame alcoolimetrico spetta al perito o al consulente tecnico un onorario di lire quindicimila a campione.

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