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D.P.R. 338/1979

Art. 11 — L'art

ELI /it/dpr/1979/06/22/338/art/11parte di D.P.R. 338/1979
Art. 11. L'art. 16 e' sostituito dal seguente: "Un'invenzione e' considerata come implicante una attivita' inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Se lo stato della tecnica comprende documenti di cui al comma 3 dell'art. 14, questi documenti non sono presi in considerazione per l'apprezzamento dell'attivita' inventiva".

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