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D.P.R. 338/1979

Art. 10 — L'art

ELI /it/dpr/1979/06/22/338/art/10parte di D.P.R. 338/1979
Art. 10. L'art. 15 e' sostituito dal seguente: "Per l'applicazione dell'art. 14, una divulgazione della invenzione non e' presa in considerazione se si e' verificata nei sei mesi che precedono il deposito della domanda di brevetto e risulta direttamente o indirettamente da un abuso evidente ai danni del richiedente o del suo dante causa. Non e' presa altresi' in considerazione la divulgazione avvenuta in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della convenzione concernente le esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, e successive modificazioni". Per le invenzioni per le quali sia rivendicata la priorita' ai sensi delle convenzioni internazionali, la sussistenza del requisito della novita' di cui all'art. 14 deve valutarsi con riferimento alla data alla quale risale la priorita'.

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