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D.P.R. 338/1979

Art. 12 — L'art

ELI /it/dpr/1979/06/22/338/art/12parte di D.P.R. 338/1979
Art. 12. L'art. 17 e' sostituito dal seguente: "Una invenzione e' considerata atta ad avere una applicazione, industriale se il suo oggetto puo' essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola".

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