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D.P.R. 902/1976

Art. 5 — Agevolazioni nelle aree insufficientemente sviluppate dell'Italia centrale Alle imprese con capitale investit…

ELI /it/dpr/1976/11/09/902/art/5parte di D.P.R. 902/1976
Art. 5. Agevolazioni nelle aree insufficientemente sviluppate dell'Italia centrale Alle imprese con capitale investito non superiore a 7 miliardi di lire che realizzino progetti di nuovi impianti o di ampliamenti o di ammodernamenti per un investimento globale non superiore a 5 miliardi di lire nelle aree insufficientemente sviluppate delle regioni Toscana, Marche, Umbria e Lazio, indicate dal CIPE in base all'art. 7 del presente decreto, il tasso d'interesse per la concessione del credito agevolato e' fissato nella misura del 40% del tasso di riferimento, comprensivo di ogni onere accessorio e spese; la misura del finanziamento agevolato e' pari al 60% dell'investimento globale comprendente gli investimenti fissi e, nella misura massima del 40% di detti investimenti, le scorte di materie prime e semilavorate adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e dell'attivita' dell'impresa. La durata massima del finanziamento agevolato e' fissata in 10 anni, comprensivi dei periodi di utilizzo e di preammortamento non superiori a 3 anni.

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