D.P.R. 902/1976
Art. 6 — Agevolazioni per le aree insufficientemente sviluppate dell'Italia settentrionale Alle imprese con capitale i…
Art. 6. Agevolazioni per le aree insufficientemente sviluppate dell'Italia settentrionale Alle imprese con capitale investito non superiore a 4 miliardi di lire che realizzino progetti di nuovi impianti o di ampliamenti o di ammodernamenti per un investimento globale non superiore a 3 miliardi di lire nelle aree insufficientemente sviluppate del centro-nord non comprese nel precedente articolo, indicate dal CIPE in base all'art. 7 del presente decreto, il tasso di interesse per il credito agevolato, concesso ai sensi del presente decreto, e' fissato nella misura del 60% del tasso di riferimento comprensivo di ogni onere accessorio e spesa; la misura del finanziamento agevolato e' pari al 60% dell'investimento globale, comprendente gli investimenti fissi e, nella misura massima del 40% di detti investimenti, le scorte di materie prime e semilavorate adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e delle attivita' dell'impresa. La durata del finanziamento agevolato e' fissata in 10 anni comprensivi dei periodi di utilizzo e di preammortamento non superiore a 3 anni.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.L. 83/06 — Misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0109)autoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (in SO n. 171, relativo alla G.U. 11/08/2012, n. 187), ha disposto (con l'art. 23, comma 7) l'abrogazione dell'intero provvedimento; (con…
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 902/1976 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.