D.P.R. 902/1976
Art. 4 — Autorizzazioni per nuovi investimenti La concessione del credito agevolato nei casi previsti dagli articoli 5…
Art. 4. Autorizzazioni per nuovi investimenti La concessione del credito agevolato nei casi previsti dagli articoli 5, 6 e 8 del presente decreto, a favore delle imprese che realizzano nel centro-nord progetti comportanti un investimento globale superiore a 500 milioni di lire, e' subordinata all'autorizzazione da parte del CIPE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito in legge 24 maggio 1976, n. 350. In tali casi l'autorizzazione e' richiesta contestualmente alla domanda di credito agevolato presentata ai sensi dell'art. 9 del presente decreto. Per le iniziative da realizzare nei territori meridionali per le quali sono richieste le agevolazioni finanziarie del presente decreto e dell'art. 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183, la domanda di autorizzazione per i progetti comportanti investimenti comunque superiori a 10 miliardi, come previsto dal primo comma dell'art. 3 del citato decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito in legge 24 maggio 1976, n. 350, va fatta contestualmente alla richiesta delle agevolazioni stesse.
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Abroga · 1
- D.L. 83/06 — Misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0109)autoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (in SO n. 171, relativo alla G.U. 11/08/2012, n. 187), ha disposto (con l'art. 23, comma 7) l'abrogazione dell'intero provvedimento; (con…
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