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D.P.R. 902/1976

Art. 13 — Presentazione della domanda di finanziamento Al fine di realizzare il coordinamento della concessione ed erog…

ELI /it/dpr/1976/11/09/902/art/13parte di D.P.R. 902/1976
Art. 13. Presentazione della domanda di finanziamento Al fine di realizzare il coordinamento della concessione ed erogazione dei contributi in conto capitale e del finanziamento agevolato, le agevolazioni anzidette sono richieste dall'operatore con unica domanda, da presentare ad uno degli istituti di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine nel Mezzogiorno, nella quale deve essere precisato - in via definitiva - se si intende usufruire di entrambe le agevolazioni o soltanto di una di esse. La domanda deve essere compilata su apposito modulo adottato dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno nel quale saranno indicati gli elementi, le notizie e la documentazione necessari per l'istruttoria, ferma restando la facolta' degli istituti di credito di richiedere ogni altro elemento ritenuto utile ai fini dell'istruttoria. Il predetto modulo di domanda viene presentato altresi' al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e alla Cassa per il Mezzogiorno.

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