D.P.R. 902/1976
Art. 12 — Soggetti beneficiari Per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione di nuovi stabilimenti indust…
Art. 12. Soggetti beneficiari Per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione di nuovi stabilimenti industriali con investimenti in impianti fissi non superiori a 15 miliardi di lire, ovvero all'ampliamento, alla riattivazione o all'ammodernamento di stabilimenti sino al raggiungimento tra investimenti fissi preesistenti al netto degli ammortamenti tecnici e della rivalutazione per conguaglio monetario e nuovi investimenti, dell'importo di 15 miliardi di lire, il tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese sui finanziamenti agevolati di cui al presente decreto, e' fissato nella misura del 30% del tasso di riferimento. Nei casi di riattivazione sono ammessi al credito agevolato di cui al presente decreto soltanto i nuovi investimenti fissi fino al raggiungimento, valutato con i criteri di cui al primo comma, dell'importo di 15 miliardi di investimenti fissi. Le stesse agevolazioni sono concedibili anche ai centri di ricerca di cui all'art. 13 della legge 2 maggio 1976, n. 183. Per consentire l'applicazione del tasso di interesse nella misura anzidetta, la Cassa per il Mezzogiorno: a) e' autorizzata a concedere a tutti gli istituti di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine un contributo sugli interessi relativi alle singole operazioni, pari alla differenza fra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento e la rata di ammortamento calcolata al tasso di interesse agevolato; b) ha facolta' di concedere su loro richiesta e limitatamente agli istituti speciali di credito meridionali Isveimer, Irfis e Cis, un contributo in conto interessi sulle emissioni obbligazionarie limitatamente ai mezzi di provvista destinati ai finanziamenti alla piccola e media industria. La misura del finanziamento a tasso agevolato e' fissata nel 40% dell'investimento globale comprensivo degli investimenti fissi e, nella misura massima del 40% di detti investimenti, delle scorte di materie prime e semilavorate adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e delle attivita' dell'impresa. La durata massima del finanziamento e' fissata in 15 anni, comprensivi del periodo di utilizzo e di preammortamento non superiore a 5 anni per i nuovi impianti e in 10 anni per gli ampliamenti, la riattivazione e gli ammodernamenti degli impianti esistenti comprensivi del periodo di utilizzo e di preammortamento non superiore a 3 anni. L'importo del finanziamento agevolato concesso per gli investimenti fissi maggiorato del contributo in conto capitale previsto dall'art. 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183, non puo' superare il limite del 70% della spesa prevista per gli investimenti fissi. Tale limite e' elevabile solo per le maggiorazioni di contributo in conto capitale ai sensi dei commi quarto e quinto del citato art. 10.
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Abroga · 1
- D.L. 83/06 — Misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0109)autoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (in SO n. 171, relativo alla G.U. 11/08/2012, n. 187), ha disposto (con l'art. 23, comma 7) l'abrogazione dell'intero provvedimento; (con…
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