D.P.R. 902/1976
Art. 11 — Controlli dell'esecuzione dei lavori per il centro-nord All'atto della richiesta di liquidazione dei contribu…
Art. 11. Controlli dell'esecuzione dei lavori per il centro-nord All'atto della richiesta di liquidazione dei contributi sugli interessi, gli istituti di credito debbono dichiarare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che le somme da essi erogate in favore delle industrie beneficiarie di finanziamenti a tasso agevolato ai sensi del presente decreto sono state utilizzate per l'attuazione dei programmi per i quali sono state emanate le concessioni dei contributi in conto interessi da parte del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato o di programmi modificati o integrati su richiesta dell'impresa interessata inoltrata dall'istituto di credito e debitamente approvata dal predetto Ministero. Al termine dell'erogazione del mutuo gli istituti debbono attestare che i programmi sono stati realizzati. Le dichiarazioni e le attestazioni che gli istituti di credito debbono produrre all'atto della richiesta di liquidazione dei contributi sugli interessi e al termine della erogazione del mutuo sono sostitutive di ogni diverso adempimento prescritto dalle norme sulla contabilita' di Stato, in particolare dagli articoli 277 e 291 del regolamento di contabilita' di Stato, approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato potra' disporre verifiche presso le imprese, allo scopo di controllare l'esatto espletamento dei programmi per i quali e' stato concesso il contributo in conto interessi.
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Abroga · 1
- D.L. 83/06 — Misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0109)autoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (in SO n. 171, relativo alla G.U. 11/08/2012, n. 187), ha disposto (con l'art. 23, comma 7) l'abrogazione dell'intero provvedimento; (con…
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