Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 902/1976Art. 11
D.P.R. 902/1976

Art. 11 — Controlli dell'esecuzione dei lavori per il centro-nord All'atto della richiesta di liquidazione dei contribu…

ELI /it/dpr/1976/11/09/902/art/11parte di D.P.R. 902/1976
Art. 11. Controlli dell'esecuzione dei lavori per il centro-nord All'atto della richiesta di liquidazione dei contributi sugli interessi, gli istituti di credito debbono dichiarare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che le somme da essi erogate in favore delle industrie beneficiarie di finanziamenti a tasso agevolato ai sensi del presente decreto sono state utilizzate per l'attuazione dei programmi per i quali sono state emanate le concessioni dei contributi in conto interessi da parte del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato o di programmi modificati o integrati su richiesta dell'impresa interessata inoltrata dall'istituto di credito e debitamente approvata dal predetto Ministero. Al termine dell'erogazione del mutuo gli istituti debbono attestare che i programmi sono stati realizzati. Le dichiarazioni e le attestazioni che gli istituti di credito debbono produrre all'atto della richiesta di liquidazione dei contributi sugli interessi e al termine della erogazione del mutuo sono sostitutive di ogni diverso adempimento prescritto dalle norme sulla contabilita' di Stato, in particolare dagli articoli 277 e 291 del regolamento di contabilita' di Stato, approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato potra' disporre verifiche presso le imprese, allo scopo di controllare l'esatto espletamento dei programmi per i quali e' stato concesso il contributo in conto interessi.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 902/1976 · fonte Normattiva ↗

← Art. 10 Art. 12 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.