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D.P.R. 902/1976

Art. 10 — Erogazione dei contributi per il centro-nord Su ogni singola operazione di mutuo viene concesso all'istituto …

ELI /it/dpr/1976/11/09/902/art/10parte di D.P.R. 902/1976
Art. 10. Erogazione dei contributi per il centro-nord Su ogni singola operazione di mutuo viene concesso all'istituto di credito mutuante un contributo in conto interessi pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento e la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato a tasso agevolato. La liquidazione ed il pagamento del contributo negli interessi verranno effettuati a semestralita' posticipate in corrispondenza delle scadenze fissate nel piano di ammortamento (30 giugno, 31 dicembre) sulla base di elenchi contenenti gli estremi dei contratti di mutuo trasmessi da ciascun istituto di credito al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

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