Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 902/1976Art. 9
D.P.R. 902/1976

Art. 9 — Domanda e procedura La domanda di credito agevolato va presentata ad uno degli istituti di credito abilitati …

ELI /it/dpr/1976/11/09/902/art/9parte di D.P.R. 902/1976
Art. 9. Domanda e procedura La domanda di credito agevolato va presentata ad uno degli istituti di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine, di cui al precedente art. 3. Ai fini della concessione del credito agevolato alle imprese previste dal presente titolo, l'istituto di credito che abbia ricevuto la domanda, dopo aver deliberato il finanziamento concedibile, trasmette al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la domanda di ammissione al contributo in conto interessi, corredata da un modulo di notizie predisposto dal Ministero stesso, nonche' l'estratto della delibera e una apposita relazione. La domanda, di cui al primo comma, e' altresi' trasmessa dall'istituto di credito alla regione interessata, che puo' esprimere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro il termine perentorio di 30 giorni, il proprio motivato parere con riferimento all'assetto territoriale e alla programmazione regionale. La relazione di cui al precedente secondo comma dovra' illustrare la posizione dell'azienda sul mercato, i riflessi occupazionali, l'andamento evolutivo economico-finanziario dell'azienda in relazione al progetto presentato. Il contributo in conto interesse e' deliberato sulle singole operazioni dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, su proposta di un comitato interministeriale composto: 1) dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, presidente; 2) dal Sottosegretario di Stato, designato dal Ministro per il tesoro, vice presidente; 3) dal direttore generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; 4) da un dirigente del Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro); 5) da un dirigente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; 6) da un dirigente del Ministero del bilancio; 7) da un dirigente del Ministero del commercio con l'estero; 8) da un dirigente del Ministero delle partecipazioni statali; 9) da un funzionario designato dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno; 10) da otto esperti in materia di attivita' industriale, designati dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di cui due da scegliersi fra rappresentanti dei lavoratori ed uno in rappresentanza della cooperazione. Per i membri di cui ai numeri da 3) a 9) si provvedera' anche alla nomina dei sostituti, che interverranno in caso di assenza dei titolari. Il comitato si riunisce almeno una volta al mese. Pervenuti i contratti dei mutui relativi alle operazioni stipulate dagli istituti di credito, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, con proprio atto assume il necessario impegno definitivo sul fondo, emettendo i necessari ordini di pagamento. Le spese per il funzionamento del comitato e della segreteria sono a carico degli istituti di credito secondo le quote stabilite dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro. I relativi versamenti affluiranno ad appositi capitoli dello stato di previsione delle entrate e correlativamente verranno disposti appositi stanziamenti sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 902/1976 · fonte Normattiva ↗

← Art. 8 Art. 10 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.