D.P.R. 902/1976
Art. 14 — Procedura per l'ammissibilita' alle agevolazioni Ai fini dell'ammissibilita' al credito agevolato di cui al p…
Art. 14. Procedura per l'ammissibilita' alle agevolazioni Ai fini dell'ammissibilita' al credito agevolato di cui al presente decreto, l'istituto di credito a medio termine che abbia ricevuto la domanda di credito agevolato e/o di contributo in conto capitale a norma del precedente art. 13, procede per entrambe le agevolazioni ad una unica istruttoria della iniziativa rivolta a valutare la validita' tecnica, finanziaria ed economica dell'iniziativa stessa con particolare riguardo alla consistenza patrimoniale e finanziaria dell'impresa promotrice e alla congruita' dei mezzi finanziari all'uopo destinati. L'istruttoria deve riferirsi alle prospettive di mercato, agli effetti occupazionali del progetto, ai preventivi finanziari ed economici e agli obiettivi da realizzare in termini di capacita' produttiva e di produzione conseguibili. I risultati dell'istruttoria contenuti in apposita relazione con la delibera di finanziamento sono inviati al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, e, unitamente alla documentazione progettuale, anche alla Cassa. La domanda di cui al primo comma e' altresi' trasmessa dall'istituto di credito alla regione interessata, che puo' esprimere al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro il termine perentorio di 30 giorni, il proprio motivato parere con riferimento all'assetto territoriale e alla programmazione regionale. L'ammissione al credito agevolato e/o al contributo in conto capitale per le iniziative che realizzino o raggiungano investimenti fissi non superiori a 2 miliardi di lire, e' subordinata all'accertamento, da parte della Cassa per il Mezzogiorno della rispondenza delle singole iniziative alle direttive che saranno all'uopo emanate dal CIPE su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. La Cassa per il Mezzogiorno comunica mensilmente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno le iniziative per le quali e' stato deliberato il finanziamento a tasso agevolato e/o la concessione del contributo in conto capitale. Il contributo in conto interessi e il contributo in conto capitale s'intendono concessi se il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno entro 30 giorni dalla comunicazione non si esprime in senso contrario. Per le iniziative con investimenti fissi superiori a 2 miliardi di lire e fino all'importo di 15 miliardi di lire, l'ammissione al credito agevolato di cui al presente decreto e, ove richiesto, al contributo di cui all'art. 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183, e' subordinata all'accertamento della conformita' della singola iniziativa, sia ai criteri fissati dal CIPE, sia alle destinazioni territoriali previste nei piani urbanistici predisposti ai sensi delle leggi statali e regionali vigenti, ivi compresi i piani regolatori delle aree e nuclei di sviluppo industriale. A tale accertamento provvede il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ai sensi del decimo comma dell'art. 11 della citata legge n. 183, avvalendosi della Cassa per il Mezzogiorno e degli enti ad essa collegati anche per la valutazione delle infrastrutture necessarie, nonche' della documentazione inviata ai sensi del secondo comma dagli istituti di credito. Nel caso in cui l'accertamento abbia esito positivo, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno rilascia il parere di conformita', nel quale sono indicati, oltre gli elementi di conoscenza che caratterizzano l'iniziativa, la misura del credito agevolato e/o del contributo in conto capitale riconosciuti all'iniziativa industriale e le eventuali infrastrutture necessarie alla localizzazione dei relativi impianti da realizzarsi a carico della Cassa per il Mezzogiorno e di altre amministrazioni interessate, l'ammontare degli investimenti fissi ammissibili, l'occupazione prevista, i termini per la realizzazione dell'impianto e delle eventuali infrastrutture necessarie, nonche' gli impegni finanziari che la Cassa medesima deve assumere a valere sui propri fondi di bilancio. Il parere con l'esito dell'accertamento di conformita' e' comunicato dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, oltre che alla Cassa ai fini delle erogazioni dei contributi, anche agli istituti di credito e agli interessati. La concessione del contributo in conto capitale e in conto interessi e' deliberata dalla Cassa con un unico provvedimento. La Cassa e' autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli istituti di credito interessati per assicurare che le erogazioni del contributo in conto capitale abbiano luogo per stato di avanzamento in concomitanza con le erogazioni del credito agevolato. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni dei decreti ministeriali emanati ai sensi della legge 2 maggio 1976, n. 183, in materia di contributi in conto capitale.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.L. 83/06 — Misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0109)autoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (in SO n. 171, relativo alla G.U. 11/08/2012, n. 187), ha disposto (con l'art. 23, comma 7) l'abrogazione dell'intero provvedimento; (con…
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