D.P.R. 974/1975
Art. 4 — I diritti di brevetto per nuove varieta' vegetali consistono nella facolta' esclusiva di produrre per vendere…
Art. 4. I diritti di brevetto per nuove varieta' vegetali consistono nella facolta' esclusiva di produrre per vendere, di porre in commercio e di introdurre nel territorio dello Stato materiale di propagazione o di riproduzione della nuova varieta' brevettata. Tale facolta' esclusiva si estende alla produzione, al commercio, alla introduzione nel territorio dello Stato dei prodotti della nuova varieta' brevettata quando la prevalente utilizzazione di essa si manifesti mediante vendita di piante, parti di piante e fiori destinati a uso ornamentale. Allorche' la nuova varieta' e' derivata da altra brevettata e puo' riprodursi indipendentemente da questa, non si applicano alla stessa le disposizioni dell'art. 5 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127. L'autorizzazione del titolare del brevetto deve essere pero' richiesta quando la ripetuta utilizzazione di una varieta' vegetale e' necessaria per la produzione commerciale di un'altra varieta'. Tuttavia e' consentita a terzi diversi dal titolare del brevetto la produzione di nuove varieta' vegetali brevettate per scopo di studio o per ottenere materiale di ibridazione. Le produzioni stesse dovranno essere in ogni caso contenute nei limiti tali da non dar luogo a sfruttamento commerciale del prodotto, il quale non potra' essere diffuso a scopo di lucro al di fuori della azienda agricola che l'ha ottenuto. I limiti massimi di tali produzioni sono determinati per le diverse famiglie e specie di piante dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione di cui al successivo art. 18.
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Abroga · 2
- D.lgs 455/11 — Norme di adeguamento alle prescrizioni dell'atto di revisione del 1991 della conautoritativoha disposto (con l'art. 32, comma 3) l'abrogazione dell'art. 4.
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha confermato (con l'art. 246, comma 1, lettera l) l'abrogazione dell'art. 4.
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