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D.P.R. 974/1975

Art. 3 — Il costitutore di una nuova varieta' vegetale, o il suo avente causa, puo', al momento del deposito della dom…

ELI /it/dpr/1975/08/12/974/art/3parte di D.P.R. 974/1975
Art. 3. Il costitutore di una nuova varieta' vegetale, o il suo avente causa, puo', al momento del deposito della domanda di brevetto o entro i due mesi successivi, rivendicare il diritto di priorita' della prima domanda depositata anteriormente in un altro Stato dell'Unione di Parigi per la protezione delle nuove varieta' vegetali per ottenere un titolo di protezione della stessa varieta'. Il diritto di priorita' puo' essere fatto valere solo se il deposito della domanda di brevetto e la dichiarazione di rivendicazione della priorita' vengano effettuati in Italia entro il termine perentorio di dodici mesi a partire dalla data di deposito della prima domanda. Al costitutore o al suo avente causa, che rivendica il diritto di priorita', e' concesso un periodo di quattro anni, con decorrenza dalla data di scadenza del termine di priorita', entro il quale fornire i documenti complementari e il materiale necessario ai fini degli accertamenti previsti nel successivo art. 8. Rimane invariato il termine di sei mesi stabilito dall'art. 20 delle disposizioni regolamentari di cui al regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, per la presentazione della copia, certificata conforme dall'ufficio competente, dei documenti di primo deposito.

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