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D.P.R. 974/1975

Art. 2 — Sono applicabili alle nuove varieta' vegetali le norme contenute negli articoli da 2584 a 2591 del codice civ…

ELI /it/dpr/1975/08/12/974/art/2parte di D.P.R. 974/1975
Art. 2. Sono applicabili alle nuove varieta' vegetali le norme contenute negli articoli da 2584 a 2591 del codice civile nonche' nel regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive integrazioni e modificazioni, e nel regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, e successive integrazioni e modificazioni, in quanto non contrastino con quelle del presente decreto. Per le nuove varieta' vegetali non possono essere concessi i brevetti completivi di cui all'art. 3 del sopracitato regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

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