D.P.R. 974/1975
Art. 2 — Sono applicabili alle nuove varieta' vegetali le norme contenute negli articoli da 2584 a 2591 del codice civ…
Art. 2. Sono applicabili alle nuove varieta' vegetali le norme contenute negli articoli da 2584 a 2591 del codice civile nonche' nel regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive integrazioni e modificazioni, e nel regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, e successive integrazioni e modificazioni, in quanto non contrastino con quelle del presente decreto. Per le nuove varieta' vegetali non possono essere concessi i brevetti completivi di cui all'art. 3 del sopracitato regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.
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Abroga · 3
- D.lgs 455/11 — Norme di adeguamento alle prescrizioni dell'atto di revisione del 1991 della conautoritativoha disposto (con l'art. 32, comma 3) l'abrogazione dell'art. 2.
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha confermato (con l'art. 246, comma 1, lettera l) l'abrogazione dell'art. 2.
- D.P.R. 338/06 — Revisione della legislazione nazionale in materia di brevetti, in applicazione dautoritativoha disposto (con l'art. 77, comma 1) l'abrogazione dell'art. 2, comma 2.
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