D.P.R. 974/1975
Art. 1 — Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione industriale le nuove varieta' vegetali nel campo delle …
Art. 1. Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione industriale le nuove varieta' vegetali nel campo delle piante vascolari atte ad avere un'applicazione agricola o industriale. Ai sensi del presente decreto, per nuova varieta' vegetale si intende quella, comunque ottenuta, che corrisponde ai seguenti requisiti: a) sia sufficientemente omogenea, tenuto conto delle particolarita' inerenti alla sua riproduzione sessuata o alla sua moltiplicazione vegetativa; b) sia stabile nei suoi caratteri essenziali, cioe' rimanga cosi' come e' stata definita, anche dopo riproduzioni o moltiplicazioni successive e, quando il costitutore ha indicato un ciclo particolare di riproduzioni o di moltiplicazioni, alla fine di ogni ciclo; c) qualunque sia l'origine, artificiale o naturale, delle varieta' di partenza si distingue nettamente per uno o piu' caratteri importanti da ogni altra varieta' vegetale che risulti notoriamente conosciuta alla data in cui la protezione e' richiesta. Tale notorieta' puo' essere accertata a mezzo di vari elementi quali: coltura e commercializzazione gia' in corso, iscrizione gia' effettuata, o in corso, su un registro ufficiale di varieta' vegetali, presenza in collezioni pubbliche o descrizione precisa in pubblicazioni. Precedentemente al deposito della domanda di brevetto la varieta' vegetale non deve, con l'accordo del costitutore o del suo avente causa, aver formato oggetto di atti commerciali in Italia, ne', da oltre quattro anni, in qualsiasi altro Stato. Tuttavia, il fatto che una nuova varieta' vegetale abbia formato oggetto di prove culturali o sia stata iscritta o sia stata presentata per l'iscrizione, in un registro ufficiale, non puo' venire opposto al costitutore della varieta' stessa o al suo avente causa. I caratteri che permettono di definire e distinguere una nuova varieta' vegetale possono essere di natura morfologica o fisiologica; in ogni caso essi devono poter essere descritti o riconosciuti con precisione. E' fatta salva in ogni caso la disposizione dell'art. 16 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127. Non sono proteggibili, a norma del presente decreto, i procedimenti per l'ottenimento di nuove varieta' vegetali anche se descritti nella domanda di brevetto; tuttavia detti procedimenti, purche' di natura non essenzialmente biologica, possono costituire oggetto di separate domande di brevetto per invenzione industriale da depositarsi ai sensi del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- D.lgs 455/11 — Norme di adeguamento alle prescrizioni dell'atto di revisione del 1991 della conautoritativoha disposto (con l'art. 32, comma 3) l'abrogazione dell'art. 1.
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha confermato (con l'art. 246, comma 1, lettera l)l'abrogazione dell'art. 1.
Modifica · 2
- D.P.R. 338/06 — Revisione della legislazione nazionale in materia di brevetti, in applicazione dautoritativoha disposto (con l'art. 76, comma 1) la modifica dell'art. 1, comma 6.
- L. 620/10 — Ratifica ed esecuzione dell'atto di revisione della convenzione internazionale dautoritativoha disposto (con l'art. 3, comma 1) la modifica dell'art. 1, comma 1 e (con l'art. 3, comma 2) la modifica dell'art. 1, comma 3.
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 974/1975 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.