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D.P.R. 974/1975

Art. 5 — La nuova varieta' vegetale, oggetto di brevetto, prende la denominazione datale dal costitutore, il quale e' …

ELI /it/dpr/1975/08/12/974/art/5parte di D.P.R. 974/1975
Art. 5. La nuova varieta' vegetale, oggetto di brevetto, prende la denominazione datale dal costitutore, il quale e' tenuto a indicarla all'atto della presentazione della domanda di brevetto. La denominazione deve essere tale da consentire la identificazione della nuova varieta' alla quale si riferisce e non puo' essere composta unicamente di cifre. Tale denominazione deve: 1) risultare non contraria alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume; 2) essere identica a quella gia' registrata in uno degli Stati dell'Unione di Parigi per la protezione delle novita' vegetali per designare la stessa varieta', salva la facolta' dell'ufficio centrale brevetti di richiedere la traduzione italiana della denominazione originaria; 3) essere tale da non indurre in errore o ingenerare confusione sulle caratteristiche, sul valore della varieta' vegetale o sulla identita' del costitutore; in particolare deve essere diversa da qualsiasi altra denominazione che designa, in uno degli Stati della predetta Unione internazionale, le varieta' preesistenti della stessa specie botanica o di una specie affine. La denominazione anzidetta rappresenta la denominazione generica della nuova varieta' vegetale brevettata e deve essere utilizzata per contraddistinguere detta varieta' anche dopo che e' cessata la protezione di questa. Anche la denominazione della novita' vegetale brevettata deve risultare da apposito registro. E' fatto divieto di usare la denominazione suddetta per designare varieta' vegetali della stessa specie, diverse da quella brevettata. E' consentito contraddistinguere lo stesso prodotto oltre che con la denominazione della nuova varieta' anche con un marchio d'impresa.

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