D.P.R. 974/1975
Art. 17 — Per gli accertamenti indispensabili ai fini dei pareri previsti nel presente decreto, il Ministero dell'agric…
Art. 17. Per gli accertamenti indispensabili ai fini dei pareri previsti nel presente decreto, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste puo' disporre sperimentazioni nel territorio nazionale ed ispezioni nei luoghi di produzione. Per gli stessi fini detto Ministero puo' valersi anche dell'opera di istituti di sperimentazione agraria, di istituti universitari e di istituti previsti in convenzioni internazionali od accordi alle quali l'Italia abbia aderito.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera l) l'abrogazione dell'art. 17.
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