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D.P.R. 974/1975

Art. 17 — Per gli accertamenti indispensabili ai fini dei pareri previsti nel presente decreto, il Ministero dell'agric…

ELI /it/dpr/1975/08/12/974/art/17parte di D.P.R. 974/1975
Art. 17. Per gli accertamenti indispensabili ai fini dei pareri previsti nel presente decreto, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste puo' disporre sperimentazioni nel territorio nazionale ed ispezioni nei luoghi di produzione. Per gli stessi fini detto Ministero puo' valersi anche dell'opera di istituti di sperimentazione agraria, di istituti universitari e di istituti previsti in convenzioni internazionali od accordi alle quali l'Italia abbia aderito.

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