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D.P.R. 974/1975

Art. 18 — Per i pareri che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste deve esprimere in conformita' delle disposizio…

ELI /it/dpr/1975/08/12/974/art/18parte di D.P.R. 974/1975
Art. 18. Per i pareri che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste deve esprimere in conformita' delle disposizioni del presente decreto, e' istituita presso il Ministero stesso una commissione consultiva nominata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste. La commissione e' composta: 1) da un presidente di sezione del Consiglio di Stato, designato dal Presidente del Consiglio di Stato, che la presiede; 2) dal direttore generale della produzione agricola del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; 3) dal direttore generale per la tutela dei prodotti agricoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; 4) dal direttore generale dell'economia montana e delle foreste del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; 5) dal direttore dell'istituto conservatore dei registri delle varieta' dei prodotti sementieri; 6) dal direttore dell'ufficio centrale brevetti; 7) da un professore ordinario della facolta' di agraria di una Universita', designato dal Ministro per la pubblica istruzione; 8) dal direttore di un istituto agrario sperimentale, designato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste; 9) da un esaminatore tecnico dell'ufficio centrale brevetti; 10) da un funzionario del Ministero della sanita'. I membri di cui ai numeri da 2) a 6) possono essere sostituiti da funzionari dei rispettivi servizi; per i membri di cui ai numeri da 7) a 10) deve essere previsto un supplente. Con provvedimento motivato dal presidente possono essere chiamati a far parte della commissione, per lo esame delle singole questioni, anche esperti particolarmente qualificati, in numero non superiore a tre. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, della carriera direttiva, di qualifica non inferiore a direttore di sezione. La commissione dura in carica un triennio e i suoi componenti possono essere confermati. In caso di mancato tempestivo rinnovo la commissione continua a funzionare fino al nuovo provvedimento di nomina. La commissione, prima di esprimere il proprio parere, puo' sentire gli interessati o i loro rappresentanti i quali devono in ogni caso essere convocati quando ne abbiano fatto richiesta.

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