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D.P.R. 974/1975

Art. 16 — Le licenze previste negli articoli precedenti sono concesse su conforme parere del Ministero dell'agricoltura…

ELI /it/dpr/1975/08/12/974/art/16parte di D.P.R. 974/1975
Art. 16. Le licenze previste negli articoli precedenti sono concesse su conforme parere del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che si pronuncera' anche sulla misura del compenso che dovra' essere pagato al titolare del brevetto, nonche' sulle altre condizioni prescritte per la concessione delle licenze. Il decreto di concessione della licenza puo' prevedere l'obbligo per il titolare del brevetto di mettere a disposizione del licenziatario il materiale di propagazione e/o di moltiplicazione necessario.

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