D.P.R. 156/1973
Art. 41 — Eccezioni all'esclusivita' La disposizione dell'art
Art. 41. Eccezioni all'esclusivita' La disposizione dell'art. 39 non si applica: a) ai privati, i quali siano latori di lettere, occasionalmente e senza fine di lucro; b) alla raccolta, al trasporto ed al recapito di corrispondenze epistolari, per le quali sia stato soddisfatto il diritto postale mediante impronte di macchina affrancatrice o mediante francobolli debitamente annullati da un ufficio postale o direttamente dal mittente mediante apposizione con inchiostro indelebile della data d'inizio del trasporto stesso; c) al trasporto ed al recapito di corrispondenze epistolari che una persona invia eccezionalmente ad un'altra per mezzo di apposito incaricato; d) alla raccolta, al trasporto ed al recapito di corrispondenze epistolari nelle localita' e nei giorni in cui non funzionano i servizi postali, entro i limiti stabiliti dal regolamento; e) al trasporto di corrispondenze eseguito dalle imprese di linee ferroviarie e tramviarie in servizio pubblico o di linee automobilistiche o di navigazione marittima, od aerea, sovvenzionate dallo Stato, concernenti esclusivamente l'amministrazione e l'esercizio delle rispettive linee, nei limiti stabiliti dal regolamento.
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 156/1973 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.