D.P.R. 156/1973
Art. 42 — Corrispondenza ordinarie inesitate Le corrispondenze ordinarie provenienti dall'interno della Repubblica, rim…
Art. 42. Corrispondenza ordinarie inesitate Le corrispondenze ordinarie provenienti dall'interno della Repubblica, rimaste indistribuite per qualsiasi motivo, sono distrutte da funzionari appositamente delegati, nei termini e con le modalita' indicati nel regolamento.
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