D.P.R. 156/1973
Art. 40 — Tutela dell'appellativo di "postale" Nessuna impresa di trasporti puo' assumere l'appellativo di "postale" od…
Art. 40. Tutela dell'appellativo di "postale" Nessuna impresa di trasporti puo' assumere l'appellativo di "postale" od altro equivalente. Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 8000 a L. 200.000.
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 156/1973 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.