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D.P.R. 748/1972

Art. 38 — (Dirigenti per i servizi ispettivi centrali della direzione generale del Tesoro e della direzione generale de…

ELI /it/dpr/1972/06/30/748/art/38parte di D.P.R. 748/1972
Art. 38. (Dirigenti per i servizi ispettivi centrali della direzione generale del Tesoro e della direzione generale degli Istituti di previdenza) Nella prima applicazione del presente decreto, gli impiegati, provenienti dalla qualifica di ispettore capo per i servizi della direzione generale del Tesoro e di ispettore capo per i servizi della direzione generale degli istituti di previdenza, che hanno conseguito la qualifica di ispettore generale con le modalita' di cui all'art. 14 della legge 12 agosto 1962, n. 1289, sono inquadrati, anche in soprannumero, con i criteri e le modalita' previsti dal presente decreto, nella qualifica di dirigente superiore di cui rispettivamente ai quadri C e D della annessa tabella VII. Gli impiegati che alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestono la qualifica di ispettore capo per i servizi del Tesoro e di ispettore capo per i servizi degli istituti di previdenza, di cui alla tabella A del quadro I allegato alla legge 12 agosto 1962, n. 1289, sono inquadrati con l'applicazione delle norme del presente decreto, nella qualifica di primo dirigente di cui rispettivamente ai quadri C e D dell'annessa tabella-VII. Ai fini della determinazione dei posti del ruolo ad esaurimento delle carriere ispettive per i servizi della direzione generale del Tesoro e della direzione generale degli istituti di previdenza di cui alla tabella A del quadro I allegato alla legge 12 agosto 1962, n. 1289, va tenuto conto del numero degli impiegati con qualifica di ispettore generale di cui al primo comma del presente articolo. E' abrogato l'art. 14 della legge 12 agosto 1962, n. 1289.

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