D.P.R. 748/1972
Art. 39 — Dirigente sanitario della Zecca e direttore della Scuola dell'arte della medaglia
Art. 39. (Dirigente sanitario della Zecca e direttore della Scuola dell'arte della medaglia) Le nomine a dirigente sanitario della Zecca ed a direttore della Scuola dell'arte della medaglia restano disciplinate rispettivamente dall'art. 3 della legge 18 marzo 1968, n. 309 e dall'art. 4 della legge 27 febbraio 1958, n. 114, e successive modificazioni.
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