D.P.R. 748/1972
Art. 37 — Incarichi di funzioni dirigenziali ai magistrati ordinari
Art. 37. (Incarichi di funzioni dirigenziali ai magistrati ordinari) Restano ferme le speciali disposizioni che consentono l'applicazione di magistrati ordinari a funzioni di dirigenza amministrativa presso il Ministero di grazia e giustizia. Nulla e', altresi', innovato alle disposizioni che attribuiscono la dirigenza degli organi ed uffici giudiziari ai magistrati. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 15 e 16 del presente decreto.
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