D.P.R. 748/1972
Art. 20 — Orario di lavoro dei dirigenti
Art. 20. (Orario di lavoro dei dirigenti) L'orario settimanale di lavoro previsto per la generalita' degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e' maggiorato, per i dirigenti, di dieci ore settimanali, da ripartire in relazione alle esigenze del servizio. I dirigenti generali, e qualifiche superiori, ove particolari esigenze di servizio lo richiedano, sono tenuti a protrarre le prestazioni giornaliere di servizio anche, oltre l'orario predetto, senza diritto al compenso per lavoro straordinario.
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- D.lgs 80/03 — Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amautoritativonel modificare l'art. 74, comma 2 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (in S.O. n.14, relativo alla G.U. 6/2/1993, n. 30), ha conseguentemente disposto (con l'art. 43, comma 2) l'abrogazione dell'art. 2…
- D.lgs 165/03 — Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioniautoritativoha confermato (con l'art. 72, comma 1, lettera b)) l'abrogazione dell'art. 20.
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 748/1972 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.