D.P.R. 748/1972
Art. 19 — Responsabilita' per l'esercizio delle funzioni dirigenziali
Art. 19. (Responsabilita' per l'esercizio delle funzioni dirigenziali) Ferma restando la responsabilita' penale, civile, amministrativa contabile e disciplinare prevista per tutti gli impiegati civili dello Stato, i dirigenti delle diverse qualifiche sono responsabili, nell'esercizio delle rispettive funzioni, del buon andamento, dell'imparzialita' e della legittimita' dell'azione degli uffici cui sono preposti. I dirigenti medesimi sono specialmente responsabili sia dell'osservanza degli indirizzi generali dell'azione amministrativa emanati dal Consiglio dei Ministri, e dal Ministro per il dicastero di competenza, sia della rigorosa osservanza dei termini e delle altre norme di procedimento previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, sia del conseguimento dei risultati dell'azione degli uffici cui sono preposti. I risultati negativi, eventualmente rilevati, dell'organizzazione del lavoro e dell'attivita' dell'ufficio sono contestati ai dirigenti con atto del Ministro, sentito, per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti, il competente dirigente generale. Il Ministro, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, riferisce al Consiglio dei Ministri, se trattasi di dirigenti generali e qualifiche superiori, e al consiglio di amministrazione, negli altri casi. In casi particolari, il Consiglio dei Ministri puo' deliberare il collocamento dei dirigenti generali a disposizione dell'Amministrazione di appartenenza. Salvo quando siano investiti di incarichi speciali, nel qual caso la posizione di disposizione si protrae per tutta la durata dell'incarico stesso, i dirigenti generali possono rimanere in tale posizione per un periodo di tre anni, trascorso il quale sono collocati a riposo di diritto. I dirigenti generali e qualifiche superiori a disposizione non possono eccedere il dieci per cento dei corrispondenti posti di ruolo organico. In caso di rilevante gravita' o di reiterata responsabilita', il Consiglio dei Ministri puo' deliberare il collocamento a riposo, per ragioni di servizio, dei dirigenti generali o qualifiche superiori, anche se non siano mai stati collocati a disposizione. Ai dirigenti generali, o qualifiche superiori, collocati a riposo ai sensi dei precedenti commi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, comma secondo, e 52 del testo unico delle disposizioni approvate con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni, nonche' il disposto dell'art. 10 del regio decreto 5 aprile 1925, n. 441. Il consiglio di amministrazione, nei confronti dei funzionari con qualifica di dirigente superiore o di primo dirigente, puo' deliberare il loro trasferimento ad altre funzioni di corrispondente livello.
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Abroga · 1
- D.lgs 80/03 — Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amautoritativonel modificare l'art. 74, comma 2 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (in S.O. n.14, relativo alla G.U. 6/2/1993, n. 30), ha conseguentemente disposto (con l'art. 43, comma 2) l'abrogazione dell'art. 1…
Modifica · 1
- D.lgs 387/10 — Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 febbraautoritativonel modificare l'art. 74, comma 2 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (in S.O. n.14 relativo alla G.U. 6/2/1993, n. 30), ha conseguentemente disposto (con l'art. 21, comma 1) la modifica dell'art. 19.
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