D.P.R. 748/1972
Art. 18 — Relazione generale del consiglio di amministrazione
Art. 18. (Relazione generale del consiglio di amministrazione) Il consiglio di amministrazione, vagliate e coordinate le proposte avanzate con le relazioni di cui all'articolo precedente, redige la relazione generale sull'andamento dei servizi, sui risultati dell'azione, amministrativa e, in particolare, dell'applicazione delle leggi e dei regolamenti, sulle principali osservazioni occorse e sui piu' rilevanti provvedimenti adottati dall'Amministrazione, avanzando adeguate proposte per il miglioramento dell'organizzazione dei servizi, ivi comprese, in quanto occorra, le modifiche di struttura degli uffici e quelle degli organici del personale. La relazione contiene, altresi', le osservazioni e le proposte del consiglio di amministrazione in merito all'andamento generale e alla gestione degli enti sottoposti a vigilanza. La relazione e' comunicata entro il mese di marzo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini della predisposizione della relazione al Parlamento sullo stato della pubblica amministrazione, prevista dall'art. 30 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- D.lgs 80/03 — Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amautoritativonel modificare l'art. 74, comma 2 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (in S.O. n.14, relativo alla G.U. 6/2/1993, n. 30), ha conseguentemente disposto (con l'art. 43, comma 2) l'abrogazione dell'art. 1…
- D.lgs 165/03 — Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioniautoritativoha confermato (con l'art. 72, comma 1, lettera b)) l'abrogazione dell'art. 18.
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