D.P.R. 748/1972
Art. 21 — Rapporti informativi e giudizi complessivi
Art. 21. (Rapporti informativi e giudizi complessivi) In materia di rapporti informativi e giudizi complessivi relativi ai funzionari con qualifica di primo dirigente si osservano le disposizioni previste per gli impiegati della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di divisione. In sede di formulazione del giudizio complessivo da parte del consiglio di amministrazione, il capo del personale, per i rapporti informativi da lui non redatti, e negli altri casi un altro dirigente generale, scelto dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti, deve fare adeguata relazione con proprie motivate proposte. Non si fa luogo al rapporto informativo e al giudizio complessivo per i dirigenti superiori dei quali vanno, per altro, segnalati, dai competenti superiori gerarchici, i fatti meritevoli di particolare menzione sotto il profilo del merito o del demerito, verificatisi nell'anno.
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Abroga · 1
- D.lgs 80/03 — Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amautoritativonel modificare l'art. 74, comma 2 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (in S.O. n.14, relativo alla G.U. 6/2/1993, n. 30), ha conseguentemente disposto (con l'art. 43, comma 2) l'abrogazione dell'art. 2…
Modifica · 1
- D.lgs 387/10 — Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 febbraautoritativonel modificare l'art. 74, comma 2 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (in S.O. n.14 relativo alla G.U. 6/2/1993, n. 30), ha conseguentemente disposto (con l'art. 21, comma 1) la modifica dell'art. 21.
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