D.P.R. 18/1967
Art. 43 — Consolati generali di I classe
Art. 43. (Consolati generali di I classe) Agli effetti amministrativi previsti dal presente decreto, il Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro puo' qualificare di I classe i Consolati generali di I categoria di maggiore importanza. I Consolati generali di I classe non possono superare il numero di dodici.
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