D.P.R. 18/1967
Art. 44 — Lettere patenti
Art. 44. (Lettere patenti) I Consoli generali, i Consoli e, ove richiesto, i Vice consoli e gli Agenti consolari nonche' i funzionari preposti alle Cancellerie consolari sono muniti di lettere patenti. Qualora richiesto da usi internazionali o da ragioni di reciprocita' altri funzionari consolari possono essere muniti di lettere patenti. Le lettere patenti sono rilasciate ai Consoli generali e ai Consoli dal Presidente della Repubblica; ai Vice consoli di I categoria nonche', ove occorra, ad altri funzionari consolari dal Ministro per gli affari esteri; ai funzionari preposti alle Cancellerie consolari dal capo della Missione diplomatica; ai Vice consoli di II categoria e agli Agenti consolari dal Console generale o dal Console da cui dipendono ovvero dal capo della Missione diplomatica se da questa direttamente dipendono. Possono essere adottate altre forme qualora richiesto da usi internazionali o da ragioni di reciprocita'.
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