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D.P.R. 18/1967

Art. 42 — Classificazione e circoscrizioni

ELI /it/dpr/1967/01/05/18/art/42parte di D.P.R. 18/1967
Art. 42. (Classificazione e circoscrizioni) Gli uffici consolari sono di I e di II categoria. Agli uffici consolari di I categoria e' preposto, quale titolare, un funzionario di carriera, agli uffici consolari di II categoria un funzionario onorario. Gli uffici consolari si suddividono in Consolati generali, Consolati, Vice consolati e Agenzie consolari. I Vice consolati e le Agenzie consolari di I categoria dipendono da un Consolato generale o da un Consolato di pari categoria; i Vice consolati e le Agenzie consolari di II categoria da un Consolato generale o da un Consolato. Le Agenzie consolari possono, ove le esigenze del servizio lo richiedano, essere poste alle dipendenze di Vice consolati di I categoria. I Vice consolati e le Agenzie consolari non dipendenti da altro ufficio consolare dipendono direttamente dalla Missione diplomatica. La circoscrizione e, ove del caso, la dipendenza degli uffici consolari sono determinate con decreto del Ministro per gli affari esteri da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

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