D.P.R. 18/1967
Art. 261 — Accreditamenti
Art. 261. (Accreditamenti) Il personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto presta servizio all'estero e sia accreditato con qualifica diversa da quella stabilita nel provvedimento di destinazione conserva l'accreditamento stesso. Il personale predetto, se appartenente ad altra Amministrazione, puo' essere accreditato con uguale qualifica anche in altra sede cui sia direttamente trasferito. Per un periodo di tre anni dalla data suddetta non si, applica ai funzionari diplomatici in servizio alla data stessa, indipendentemente dalla carriera di provenienza, il disposto del quarto comma dell'art. 34.
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