D.P.R. 18/1967
Art. 262 — Periodicita' delle promozioni
Art. 262. (Periodicita' delle promozioni) L'applicazione delle disposizioni dell'art. 96 concernente la periodicita' delle promozioni e sospesa per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per lo stesso periodo di tempo la determinazione circa il conferimento in tutto o in parte dei posti disponibili per promozioni spetta al Consiglio di amministrazione.
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