D.P.R. 18/1967
Art. 260 — Indennizzo degli impiegati locali
Art. 260. (Indennizzo degli impiegati locali) L'art. 9 del regio decreto 18 gennaio 1943, n. 23, e sostituito dal seguente: "Agli impiegati locali che cessano per qualsiasi motivo dal servizio e' corrisposto un indennizzo pari allo importo di una retribuzione mensile per ciascun anno o frazione di anno di servizio esclusa l'aggiunta di famiglia".
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