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D.P.R. 18/1967

Art. 26 — Consiglio di amministrazione

ELI /it/dpr/1967/01/05/18/art/26parte di D.P.R. 18/1967
Art. 26. (Consiglio di amministrazione) Il Consiglio di amministrazione e' composto: a) del Ministro; b) del Segretario generale; c) del capo del Cerimoniale diplomatico della Repubblica; d) dei direttori generali; e) dell'ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero; f) di due rappresentanti del personale, da nominarsi all'inizio di ogni biennio, con le modalita' previste dal testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato. Il Consiglio di amministrazione esercita le seguenti funzioni: a) designa i membri delle Commissioni di avanzamento di cui all'art. 98; b) formula proposte per l'organizzazione e i metodi di lavoro dell'Amministrazione, per l'aggiornamento dei mezzi necessari alla rapidita', riservatezza ed economicita' dei servizi; c) esprime parere sul calendario, la durata ed i criteri informativi dei corsi da tenersi durante l'anno per assicurare la continuita' dell'azione di formazione e di specializzazione del personale; d) cura l'elaborazione di una relazione annuale sui risultati conseguiti nell'organizzazione e nel funzionamento dell'Amministrazione; sull'attivita' svolta nel campo della ricerca, degli studi, della programmazione, dell'informazione; sul reclutamento, specializzazione e qualificazione, aggiornamento, perfezionamento e impiego del personale; sulle proposte per l'azione da svolgere nel nuovo anno; e) esprime il proprio avviso su tutte le questioni sulle quali il Ministro ritenga di sentirlo; f) esercita le altre attribuzioni conferitegli dal presente decreto e dalle leggi vigenti in quanto compatibili con il decreto stesso. Il Consiglio e' presieduto dal Ministro, o per delega da un Sottosegretario di Stato, o dal Segretario generale o da un direttore generale. I membri di cui alle lettere c), d), e) del primo comma, in caso di assenza o di impedimento, possono essere sostituiti dal vice capo del Cerimoniale, dai vice direttori generali, dal vice ispettore generale. Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono esercitate da un funzionario della Direzione generale del personale di grado non inferiore a consigliere di Legazione.

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