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D.P.R. 18/1967

Art. 27 — Consiglio del contenzioso diplomatico

ELI /it/dpr/1967/01/05/18/art/27parte di D.P.R. 18/1967
Art. 27. (Consiglio del contenzioso diplomatico) Il Consiglio del contenzioso diplomatico e' organo consultivo del Ministero. Il Consiglio del contenzioso diplomatico e' composto del Ministro per gli affari esteri, che lo presiede; del vice presidente scelto fra gli Ambasciatori in servizio o a riposo, che svolge le funzioni delegategli dal Ministro; di ventiquattro membri scelti fra Ambasciatori e Ministri plenipotenziari di I classe in servizio o a riposo, membri dell'alta Magistratura, personalita' notoriamente esperte in questioni internazionali. Il vice presidente ed i membri sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per gli affari esteri. Essi durano in carica tre anni e non possono essere di norma confermati piu' di due volte. Il Ministro ha altresi' facolta' di invitare alle riunioni del Consiglio e dei Comitati di cui al settimo comma persone estranee al Consiglio stesso particolarmente versate nelle questioni da esaminare. Il capo del Servizio del contenzioso diplomatico, dei trattati, degli affari legislativi e' membro del Consiglio ed esercita le funzioni di segretario generale del Consiglio stesso. Egli puo' essere coadiuvato da quattro consulenti scelti tra i membri del Consiglio e da un segretario aggiunto che partecipa alle riunioni del Consiglio Stesso senza diritto di voto. I consulenti e il segretario aggiunto sono nominati con decreto del Ministro. Il Consiglio del contenzioso diplomatico da' pareri sulle questioni che il Ministro ritenga di deferire al suo esame, quali: a) le questioni relative alla stipulazione, alla ratifica, alla interpretazione ed all'applicazione dei trattati e degli accordi internazionali; b) le questioni giuridiche attinenti ed Enti ed Organizzazioni internazionali; c) l'offerta e l'accettazione di proposte relative a procedimenti giudiziari, arbitrali e di conciliazione; d) gli studi preparatori per la codificazione del diritto internazionale; e) le questioni relative alle immunita' ed ai privilegi diplomatici e consolari; f) i progetti di leggi e le questioni di massima relative alla cittadinanza ed alla condizione dei cittadini italiani all'estero; g) la cura e la difesa degli interessi italiani in controversie che sollevino problemi giuridici di principio; h) i progetti di leggi interne attinenti ai rapporti internazionali; i) i progetti di leggi e regolamenti attinenti all'organizzazione generale dell'Amministrazione; l) in genere tutte le questioni che possano sorgere nei rapporti internazionali dello Stato. Sulle materie indicate nelle lettere b), c), d), e) del comma precedente la richiesta di parere e' obbligatoria. Il Ministro puo' deferire l'esame di determinate questioni a speciali Comitati, costituiti in seno al Consiglio. Le questioni esaminate dai Comitati possono essere deferite al riesame del Consiglio. Le discussioni, i pareri e gli atti del Consiglio sono segreti. Non puo' esserne fatta pubblicazione ne' data comunque notizia senza autorizzazione.

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