D.P.R. 18/1967
Art. 25 — Decreto organizzativo del Ministero
Art. 25. (Decreto organizzativo del Ministero) Il Ministro, avuto riguardo alle esigenze di servizio ed in particolare a quelle connesse con i rapporti internazionali, stabilisce con suo decreto, sentito il Consiglio di amministrazione: a) la composizione e i compiti dei servizi necessari al funzionamento della Segreteria generale nonche' degli appositi uffici del Cerimoniale anche in deroga al primo comma dell'art. 17; b) la competenza delle Direzioni generali, dell'Ispettorato generale e dei Servizi in materie di interesse comune o in materie non specificatamente indicate dal presente decreto ed in quelle inerenti a nuovi settori di attivita'; c) il numero e le competenze specifiche degli uffici e degli eventuali reparti di essi; d) i contingenti minimi e massimi di personale da assegnare a ciascuna Direzione generale, all'Ispettorato generale ed ai Servizi, nonche' agli uffici di cui alla lettera a), anche in relazione alla necessita' di mantenere una adeguata proporzione tra il personale in servizio al Ministero e quello all'estero; e) il numero massimo e le attribuzioni dei funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere di Ambasciata da destinare a compiti particolari; f) ogni altra disposizione necessaria all'organizzazione del Ministero. Il decreto di cui al primo comma del presente articolo e' valido per un periodo di cinque anni. Con le stesse modalita' indicate nel primo comma, il Ministro puo' modificarlo per esigenze di servizio prima della scadenza del quinquennio, anche istituendo altri uffici entro il limite di tre.
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