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D.P.R. 18/1967

Art. 24 — Organizzazione e funzionamento di particolari servizi tecnici

ELI /it/dpr/1967/01/05/18/art/24parte di D.P.R. 18/1967
Art. 24. (Organizzazione e funzionamento di particolari servizi tecnici) Il Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione, stabilisce con suo decreto le norme per l'organizzazione e il funzionamento dei servizi tecnici e in particolare di quelli concernenti la cifra e le telecomunicazioni, gli archivi, la copia e riproduzione, il centro organizzazione conferenze internazionali, il centro traduzioni, il centro meccanografico, la tipografia riservata, il centro fotorotolitografico, il gabinetto dei microfilm e il centro documentazione automatica. Il servizio di corriere diplomatico fra il Ministero e gli uffici all'estero e' disimpegnato da apposito nucleo di impiegati salvo quanto stabilito dal regolamento. La dotazione relativa ai servizi cui sono adibiti impiegati qualificati ai sensi dell'art. 124 e' determinata con decreto del Ministro. Per esigenze particolari e temporanee l'Amministrazione degli affari esteri puo' ricorrere all'opera di traduttori e interpreti a prestazione saltuaria. Con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro sono determinati i criteri concernenti le condizioni delle prestazioni nonche', per ogni esercizio finanziario, i limiti di spesa. Si applicano le disposizioni degli articoli 11 e 12 della legge 23 giugno 1961, n. 520.

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