D.P.R. 18/1967
Art. 23 — Finanziamento per studi e per pubblicazioni
Art. 23. (Finanziamento per studi e per pubblicazioni) Ai fini dell'attivita' di ricerca e di studio e programmazione nonche' della preparazione e pubblicazione di studi e documenti, l'Amministrazione degli affari esteri puo' utilizzare esperti e richiedere la collaborazione di universita', enti e istituti specializzati. In relazione a quanto disposto dal precedente comma, il Ministro, oltre a conferire incarichi di studio ai sensi dell'articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, puo' disporre, previe intese con il Ministero del tesoro, la stipulazione di convenzioni con enti o singoli esperti estranei all'Amministrazione. Le spese per l'attivita' di cui ai commi precedenti, quelle di cui alle lettere a) ed f) dell'art. 14 e, in relazione a quanto precede, le spese per la stampa, l'acquisto e la diffusione di pubblicazioni, nonche' quelle per gli acquisti di materiale e di pubblicazioni per l'archivio storico-diplomatico, per la biblioteca del Ministero e per le biblioteche degli uffici all'estero gravano su apposito capitolo di bilancio, il cui stanziamento viene ripartito dal Ministro tra le predette attivita'.
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