D.P.R. 18/1967
Art. 242 — Avanzamenti: graduatorie e aliquote
Art. 242. (Avanzamenti: graduatorie e aliquote) Per un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai funzionari in servizio alla data stessa non si applicano le disposizioni concernenti le aliquote dei funzionari da prendere in esame per l'avanzamento. Ai fini delle promozioni da conferirsi durante lo stesso periodo di tempo, i funzionari, collocati nella carriera diplomatica ai sensi dell'art. 218 ed in possesso dei necessari requisiti, sono valutati congiuntamente, qualunque sia il ruolo di provenienza, in un unico scrutinio o concorso e con unica graduatoria di merito. Le promozioni sono conferite, secondo l'ordine di graduatoria, ai sensi dell'art. 240. Fino al 31 dicembre 1970 il decimo dei posti da conferire per anzianita' nelle promozioni a consigliere di Ambasciata e a consigliere di Legazione e' calcolato separatamente per ciascuna aliquota di posti riservati, ai sensi dell'art. 240, ai singoli gruppi di provenienza. I predetti posti sono conferiti, con le modalita' di cui agli articoli 107 e 108, per ordine di ruolo ai funzionari piu' anziani nel grado nell'ambito di ciascun gruppo di provenienza.
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