D.P.R. 18/1967
Art. 241 — Posti per i funzionari provenienti dai ruoli aggiunti
Art. 241. (Posti per i funzionari provenienti dai ruoli aggiunti) Il posto di Ministro plenipotenziario di I classe e i sette posti di Ministro plenipotenziario di II classe riservati ai sensi delle tabelle 34 e 35 per i funzionari provenienti dai ruoli aggiunti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, sono conferiti, nel loro complesso, in proporzione alla consistenza effettiva di ciascun gruppo di funzionari provenienti dai predetti ruoli. La consistenza effettiva va determinata con riferimento alla situazione esistente al momento del conferimento delle nomine. Sono istituiti nella carriera diplomatica i seguenti posti in soprannumero da conferirsi ai funzionari provenienti dai ruoli aggiunti indicati nel precedente comma: a) quattro posti di Ministro plenipotenziario di II classe, da attribuirsi ai consiglieri di Ambasciata, indipendentemente dal ruolo aggiunto di provenienza; b) ventisette posti di consigliere di Ambasciata cosi' ripartiti: nove posti per i funzionari provenienti dal ruolo aggiunto alla carriera per l'emigrazione, quattro posti per quelli provenienti dal ruolo aggiunto alla carriera commerciale, dieci posti per quelli provenienti dal ruolo aggiunto alla carriera per l'Oriente e quattro posti per quelli provenienti dal ruolo aggiunto alla carriera per la stampa. I posti che nel corso del decennio non possano essere utilizzati, perche' numericamente eccedenti il contingente complessivo dei funzionari nei gradi inferiori della stessa provenienza, sono utilizzabili per le promozioni di funzionari di altri gruppi, sempre che provenienti dai ruoli aggiunti. I posti in soprannumero di cui al precedente comma, che si rendano vacanti per cessazione dal servizio o per l'avanzamento dei funzionari che li occupano, possono essere conferiti piu' volte nei dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sono riassorbiti, a decorrere dalla scadenza del decennio, con il loro esaurirsi per effetto delle suddette cause.
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