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D.P.R. 18/1967

Art. 240 — Avanzamento nella carriera diplomatica

ELI /it/dpr/1967/01/05/18/art/240parte di D.P.R. 18/1967
Art. 240. (Avanzamento nella carriera diplomatica) Le nomine e le promozioni dei funzionari collocati nella carriera diplomatica ai sensi dell'art. 218 sono conferite nei limiti dei posti di organico di cui alla tabella 2 e dei posti in soprannumero di cui all'art. 241, tenuto peraltro conto delle riserve dei posti stabilite per i singoli gruppi di provenienza dalle tabelle 34 e 35 nonche' dalla disposizione di cui all'ultimo comma. I posti riservati che non possano essere piu' utilizzati perche' numericamente eccedenti il contingente complessivo dei funzionari nei gradi inferiori a favore dei quali la riserva era stata costituita sono utilizzabili per l'avanzamento di tutti indistintamente i funzionari della carriera diplomatica, salvo le riserve risultanti dalla tabella 34, nota c), e quanto disposto dall'art. 241. Un posto di Ministro plenipotenziario di II classe, tra quelli attribuiti dalla tabella 34 ai funzionari provenienti dalla carriera diplomatico-consolare, e' riservato ai funzionari che, trasferiti in posizione inferiore nella carriera predetta, in applicazione del D. L. L. 13 dicembre 1947, n. 1480, rivestivano all'atto del trasferimento almeno il grado VII dell'ex ordinamento gerarchico. Il posto cosi' riservato puo' essere conferito piu' volte.

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