D.P.R. 18/1967
Art. 239 — Commissione di avanzamento
Art. 239. (Commissione di avanzamento) Per un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono chiamati a far parte della Commissione di avanzamento per la carriera diplomatica, in deroga a quanto disposto dal quarto comma dell'art. 98, due funzionari diplomatici di cui uno proveniente dalla carriera diplomatico-consolare e l'altro proveniente da una delle altre carriere ad ordinamento speciale. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente della Commissione.
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