D.P.R. 18/1967
Art. 243 — Permanenza nel grado - Giudizio complessivo
Art. 243. (Permanenza nel grado - Giudizio complessivo) Il periodo di permanenza nel grado di addetto di Legazione e di secondo segretario di Legazione previsto dall'art. 105 ai fini della promozione al grado superiore e' ridotto a due anni per i funzionari collocati nella carriera diplomatica ai sensi dell'art. 218. Per i funzionari suddetti, il periodo minimo di due anni di permanenza nel grado stabilito per i terzi segretari e, a norma del comma precedente, per gli addetti e i secondi segretari di Legazione e' ridotto della meta'. Ciascun funzionario non puo' beneficiare di tale riduzione per piu' di una promozione. Per i primi due concorsi di promozione a consigliere di Legazione indetti dopo l'entrata in vigore del presente decreto, i termini di servizio stabiliti dall'art. 245 lettere a) e b), sono ridotti della meta'. Il periodo di permanenza minima nel grado di primo segretario di Legazione stabilito dall'art. 105 non e' richiesto per i funzionari provenienti dai ruoli aggiunti. Il disposto del secondo comma dell'art. 105 concernente il giudizio complessivo non si applica ai funzionari, collocati nella carriera diplomatica ai sensi dello art. 218, per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai funzionari stessi continua ad applicarsi per il medesimo periodo il precedente ordinamento.
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